Indicatore di tempestività dei pagamenti

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 Relativamente all’indicatore di tempestività dei pagamenti, si evidenzia quanto segue.

 Estraneità al perimetro soggettivo delle "amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'obbligo di calcolo e pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e disciplinato nelle sue modalità applicative dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, grava sui soggetti individuati come "amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, ossia sulle unità istituzionali inserite nell'elenco ISTAT del conto economico consolidato (Settore S13), pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre in attuazione del Regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, allo stato, non risulta ricompreso in tale elenco [rif. Comunicato ISTAT del [...], G.U. n. [...] del [...]], né risulta soggetto ad obbligo di adesione al sistema SIOPE+.

Assenza del presupposto per la generazione dell'indicatore.

La circostanza di cui al punto che precede non è meramente formale, ma priva l'Ente del presupposto tecnico-operativo necessario alla formazione stessa del dato. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, infatti, non è calcolato dall'Ente mediante rilevazione autonoma, bensì elaborato in modo automatizzato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base: (i) delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e ivi acquisite in via automatica; (ii) degli ordinativi di pagamento trasmessi tramite il sistema SIOPE+. Non essendo il Consorzio tenuto alla trasmissione dei flussi verso SIOPE+, né soggetto agli obblighi di tracciamento delle fatture sulla PCC previsti per le amministrazioni pubbliche di cui al punto che precede, l'Ente non dispone — né può dotarsi, in assenza del relativo obbligo di iscrizione — dell'infrastruttura elettronica presupposta dal legislatore per la generazione dell'indicatore secondo lo schema tipo di cui al D.P.C.M. 22 settembre 2014. Ne consegue che l'eventuale calcolo "manuale" di un indicatore equivalente, al di fuori del circuito PCC-SIOPE+, non costituirebbe comunque adempimento dell'obbligo di cui all'art. 33, il quale presuppone — nella sua stessa architettura tecnica — l'appartenenza al perimetro monitorato a livello centrale.

Coerenza con la clausola di compatibilità dell'art. 2-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. 33/2013.

Pur essendo il Consorzio, quale Ente Pubblico Economico, astrattamente ricompreso tra i soggetti a cui la disciplina della trasparenza si applica "in quanto compatibile" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013, tale compatibilità deve essere valutata - come precisato dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di definizione degli schemi attuativi dell'art. 33 - anche alla luce delle "peculiarità organizzative e funzionali" dell'ente. Nel caso di specie, l'incompatibilità non è di ordine meramente contabile (adozione di un sistema civilistico/economico-patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria pubblica), ma discende direttamente dalla non appartenenza al perimetro soggettivo di cui sopra, che rende l'obbligo non solo organizzativamente gravoso, ma tecnicamente non eseguibile attraverso lo strumento con cui il legislatore ne ha disciplinato l'adempimento.

Distinzione rispetto agli obblighi civilistici in materia di termini di pagamento.

Resta fermo, in ogni caso e a prescindere da quanto sopra, il rispetto del principio civilistico di puntualità nei pagamenti dei fornitori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. direttiva Late Payment). Tale disciplina opera tuttavia su un piano distinto e autonomo rispetto agli obblighi di monitoraggio statistico-amministrativo e di pubblicazione trasparente di cui all'art. 33 D.Lgs. 33/2013, riguardando la generalità dei rapporti obbligatori tra imprese e pubbliche amministrazioni a prescindere dall'appartenenza di queste ultime al perimetro ISTAT, e non è in alcun modo incisa dalle conclusioni sopra esposte.

Per le ragioni sopra esposte, e segnatamente per l’accertata estraneità del Consorzio al perimetro soggettivo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, con conseguente assenza dell'infrastruttura tecnica (SIOPE+/PCC) presupposta per la generazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, si rileva la non sussistenza dell'obbligo di redazione e pubblicazione trimestrale e annuale dell’Indicatore in parola e, tuttavia, l’Ente pubblica comunque l’indicatore orientativo medio annuale di tempestività dei propri pagamenti sulla apposita Sezione AT sulla base di quanto comunicato dal Servizio di riferimento a seguito di verifica della documentazione contabile in possesso.

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